Ieri mattina abbiamo dato la notizia della candidatura alla carica di consigliere regionale di Antonio Castello, in quota centrodestra.

Scrivendo, anche, come in caso di elezione ci fosse l’ipotesi della caduta, e di conseguenza del commissariamento  di Palazzo Civico, vista l’incompatibilità di carica, così come dice la legge.

Sono in realtà due le soluzioni praticabili in questo specifico caso, come spiega il Ministero dell'Interno.

La prima è che Castello si dimetta. La seconda è che venga dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nell’ipotesi in cui il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale e l'affidamento della gestione dell'ente ad un commissario straordinario, così come scritto da noi ieri.

Qualora il sindaco non si dimetta, il consiglio deve avviare nei confronti del sindaco il procedimento di contestazione ai sensi dell'art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso questo termine, intervenuta o meno la comunicazione del sindaco di voler accettare la carica regionale, il consiglio ne dichiara la decadenza.

Dell'avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il prefetto, per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come noto, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell'amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell'art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.