L'Asl To3 è stata condannata a reintegrare l'operatore socio sanitario che era stato sospeso perché non si era vaccinato.
Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale di Ivrea, sezione Lavoro, dello scorso 1 luglio 2022, che ha bollato come illegittima la sospensione.
Il giudice, a seguito del ricorso presentato dall'avvocato Valerio Savino e dal dottor Fabio Pansera del Foro di Torino, ha dichiarato l'integrale illegittimità del provvedimento di sospensione irrogato dall'Asl ad un proprio dipendente per inottemperanza all'obbligo vaccinale anti covid.
Nel dettaglio si tratta di un lavoratore in forza all'Asl To3 di Venaria Reale, assunto come Oss ma impiegato con compiti d'ufficio e amministrativi, invalido civile al 67% e portatore di handicap. L'azienda sanitaria lo aveva sospeso dal lavoro essendo ancora formalmente inquadrato come Operatore Socio Sanitario e non avendo mai chiesto il formale passaggio ad un diverso profîlo, rientrava nel novero dei destinatari dell'obbligo vaccinale. Il giudice Magda D'Amelio, invece, ha sposato la tesi difensiva.
In quanto operatore amministrativo, scrive il giudice nella sentenza, «il ricorrente non può essere ricompreso tra i destinatari dell'obbligo vaccinale in quanto attende a mansioni squisitamente amministrative; egli, inoltre, non può essere ricompreso tra i destinatari dell'obbligo vaccinale in quanto non svolge le sue mansioni presso strutture dedicate all'assistenza e al ricovero dei pazienti. Il provvedimento di sospensione risulta illegittimo».
Il ricorrente è già stato riammesso in servizio a far data dal 19 aprile 2022 dopo aver contratto la malattia. L'Asl è stata quindi condannata a pagare le spese legali sostenute dal dipendente e a riconoscere all'operatore gli stipendi che avrebbe percepito nel periodo in cui è stato «illegittimamente sospeso dal servizio».