Dall'aeroporto di Torino-Caselle a quello di Palermo Punta Raisi. Un volo che, solitamente, dura complessivamente un'ora e quaranta minuti.
Ma il 13 agosto 2023, il volo FR4917 di Ryanair era partito invece che alle 17.20 addirittura alle 0.35 del giorno dopo, giungendo a destinazione attorno alle 1.50 del 14 agosto 2025.
Di qui la decisione di un passeggero di affidarsi a «ItaliaRimborso», società specializzata nella tutela dei diritti dei passeggeri aerei.
Il Giudice di Pace di Palermo ha emesso sentenza favorevole nella causa promossa da un passeggero assistito dalla claim company trapanese, condannando la compagnia Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004.
Nonostante la richiesta extragiudiziale presentata dal passeggero, Ryanair non ha provveduto al pagamento della somma dovuta, rendendo necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice ha riconosciuto il pieno diritto alla compensazione di 250 euro, respingendo l’eccezione di Ryanair secondo cui il passeggero avrebbe dovuto inviare un reclamo preventivo tramite i canali indicati dalla compagnia. Nella sentenza si legge che tale richiesta contrattuale è priva di valore in quanto ritenuta vessatoria e in contrasto con la normativa europea, che tutela in via inderogabile i diritti del passeggero. Inoltre, la compagnia non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare il grave ritardo. Il giudice ha quindi affermato che Ryanair è responsabile del disservizio.
«Questa pronuncia – dichiarano da ItaliaRimborso – conferma ancora una volta l’efficacia del nostro operato e il diritto fondamentale dei passeggeri ad essere risarciti in caso di disservizi non giustificati. Continueremo a batterci per il rispetto delle norme europee e per la difesa dei viaggiatori».
ItaliaRimborso invita i passeggeri che hanno subito ritardi, cancellazioni o overbooking a verificare la possibilità di ottenere un risarcimento tramite il sito www.italiarimborso.it.